Giustizia di Comunità

Giustizia di Comunità: La responsabilità condivisa per il bene comune

La Giustizia di Comunità promuove la partecipazione della società civile nei percorsi di reinserimento e riconciliazione. È un modello che riconosce alla comunità un ruolo attivo nella costruzione della sicurezza e della coesione sociale.

La Giustizia di Comunità nasce dall’idea che la sicurezza non si costruisce solo con la punizione, ma con la cura dei legami sociali e il coinvolgimento del territorio.

Si traduce in progetti, azioni e pratiche che includono enti locali, scuole, centri sociali, cooperative, parrocchie, associazioni e cittadini.

In questo approccio, la comunità diventa spazio di accoglienza e corresponsabilità, capace di offrire opportunità di crescita e riparazione. La pena assume così un significato sociale e trasformativo, coerente con lo spirito dell’art. 27 della Costituzione e con la missione del progetto “Semi di Carità” promosso dalla Caritas diocesana di Perugia – Città della Pieve e finanziato con fondi Cei 8xmille Italia 2025.

Comprendere la giustizia di comunità

La giustizia di comunità in Italia indica l’insieme di misure alternative alla detenzione che prevedono attività utili alla collettività, percorsi educativi e responsabilizzanti. Si tratta di una serie di strumenti che permettono di scontare la pena o sospendere il processo attraverso impegni concreti nella comunità, favorendo reintegrazione sociale e riduzione della recidiva.

Principali strumenti della giustizia di comunità

1. Lavoro di Pubblica Utilità (LPU):

Attività non retribuita a favore della collettività. Può essere svolta presso enti pubblici, associazioni di volontariato, organizzazioni sociali. Può sostituire pene detentive brevi o essere prescrizione all’interno di altri percorsi (es. messa alla prova).
Obiettivo: responsabilizzare la persona e restituire qualcosa alla comunità.

2. Messa alla Prova (MAP):

Introdotta con la legge n. 67/2014. Consente la sospensione del processo: la persona imputata segue un programma di trattamento individualizzato (che può includere LPU, formazione, sostegno psicologico). Se il percorso è completato positivamente, il reato viene dichiarato estinto.
Obiettivo: favorire la rieducazione e ridurre il ricorso al carcere.

3. Articolo 21 Ordinamento Penitenziario:

Consente alle persone detenute di svolgere lavoro all’esterno del carcere. Può riguardare attività presso enti pubblici, cooperative, imprese o associazioni.
Obiettivo: misura di reinserimento sociale, che responsabilizza e prepara al ritorno in comunità.

4. Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.):

La persona condannata viene affidata ai servizi sociali e segue un programma di reinserimento. Prevede prescrizioni e controlli, ma si svolge fuori dal carcere. Obiettivo: favorire la rieducazione attraverso un percorso di responsabilità e sostegno.

5. Detenzione domiciliare (art. 47-ter O.P.):

La pena viene scontata presso il domicilio o altro luogo di cura/assistenza. Può essere concessa per pene brevi o per particolari condizioni personali.
Obiettivo: ridurre l’impatto della detenzione e favorire la continuità dei legami familiari e sociali.

6. Semilibertà (art. 48 O.P.):

La persona detenuta trascorre parte della giornata fuori dal carcere per lavoro, studio o attività formative, rientrando la sera.
Obiettivo: accompagnare gradualmente al reinserimento sociale e lavorativo.

Iter per gli adulti

1. Lavoro di Pubblica Utilità (LPU)

  • Richiesta: può essere chiesto dalla persona imputata o disposto dal giudice del dibattimento (Tribunale o Giudice di Pace) come pena sostitutiva o prescrizione.
  • Valutazione: il giudice verifica l’idoneità del soggetto e la disponibilità di enti convenzionati.
  • Attivazione: stipula di convenzione tra Tribunale e ente ospitante; definizione del programma.
  • Controllo: monitoraggio da parte dell’UDEPE.

2. Messa alla Prova (art. 168-bis c.p. e legge 67/2014)

  • Richiesta: la persona imputata chiede la sospensione del processo.
  • Valutazione: il giudice acquisisce relazione dell’UDEPE e, eventualmente, approva un programma di trattamento (educativo, lavorativo, riparativo).
  • Attivazione: il processo viene sospeso; la persona imputata inizia il percorso.
  • Esito: se completato positivamente, il reato è dichiarato estinto.

3. Articolo 21 O.P. (lavoro esterno)

  • Richiesta: la persona detenuta presenta domanda al magistrato di Sorveglianza.
  • Valutazione: verifica della condotta e della compatibilità con il lavoro esterno.
  • Attivazione: autorizzazione e convenzione con ente/impresa.
  • Controllo: monitoraggio da parte della direzione penitenziaria e dell’UDEPE.

4. Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.)

  • Richiesta: domanda al Tribunale di Sorveglianza.
  • Valutazione: l’UDEPE redige un programma di reinserimento (lavoro, formazione, volontariato).
  • Attivazione: il Tribunale concede, eventualmente, la misura; la persona interessata dal provvedimento è seguita dall’UDEPE.
  • Controllo: verifiche periodiche e relazioni al magistrato di Sorveglianza.

5. Detenzione domiciliare (art. 47-ter O.P.)

  • Richiesta: domanda al magistrato di Sorveglianza.
  • Valutazione: verifica delle condizioni personali e della pena residua.
  • Attivazione: autorizzazione con prescrizioni (es. orari, divieti).
  • Controllo: monitoraggio tramite polizia penitenziaria e UDEPE.

6. Semilibertà (art. 48 O.P.)

  • Richiesta: domanda al Tribunale di Sorveglianza.
  • Valutazione: verifica della condotta e del progetto di reinserimento.
  • Attivazione: autorizzazione a uscire per lavoro/studio e rientro serale.
  • Controllo: monitoraggio da parte della direzione penitenziaria.

Iter per i minori

1. Messa alla Prova minorile (art. 28 D.P.R. 448/1988)

  • Richiesta: proposta dal difensore o dal Pubblico Ministero.
  • Valutazione: il giudice acquisisce relazione dall’USSM.
  • Attivazione: sospensione del processo e avvio del programma educativo.
  • Esito: se positivo, il reato è estinto.

2. Affidamento ai servizi sociali minorili

  • Richiesta: il giudice dispone l’affidamento.
  • Attivazione: l’USSM elabora un progetto educativo personalizzato.
  • Controllo: monitoraggio costante e relazioni al Tribunale per i minorenni.

3. Collocamento in comunità (art. 22 D.P.R. 448/1988)

  • Richiesta: il giudice ordina il collocamento.
  • Attivazione: inserimento in comunità educativa o terapeutica.
  • Controllo: relazioni periodiche della comunità al Tribunale.

Alcune risorse sul tema Giustizia di Comunità

Documento, Giustizia di comunità
10/11/2025

Risorsa proposta da: Area carcere e giustizia della Caritas ambrosiana
Anno pubblicazione: 2025
Email di riferimento: lpu@caritasambrosiana.it

Vademecum “Accogliere in Giustizia”

Strumento a disposizione delle Parrocchie, dei Centri di Ascolto e della rete per chiarire le misure di comunità, definirle e incentivare alla partecipazione delle stesse.

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Giustizia di comunità, Video
16/10/2025

Autore: Lodigiani Giovanni Angelo, Mannozzi Grazia
Anno di pubblicazione: 2025

Restorative justice: una via per ripensare la pena – Benedetti – UNIPD – 12 03

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